ll trust è uno strumento giuridico unico che consente di isolare e gestire specifici beni separatamente dal patrimonio complessivo di una persona.
Analizziamo in dettaglio di cosa si tratta e quali sono i suoi meccanismi di funzionamento.
Che cos’è?
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, che in Italia è riconosciuto dal 1992 grazie alla ratifica della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento,” firmata a L’Aja il 1 luglio 1985. Nonostante la sua crescente diffusione, il trust rimane meno comune nel sistema giuridico italiano.
Nel trust intervengono tre figure chiave. Il disponente, il soggetto che costituisce il trust, è il proprietario originale che trasferisce il bene. Il fiduciario, o trustee, è colui che gestisce il bene in base alle indicazioni dell’atto costitutivo. Infine, il beneficiario è la persona a favore della quale è istituito il trust. Quest’ultimo può essere beneficiario del reddito, percependo i frutti del patrimonio in trust, oppure beneficiario finale, ricevendo i beni al termine del trust.
La costituzione del trust avviene tramite atto notarile, che specifica il fiduciario, il beneficiario e la durata del trust. Esiste anche una variante chiamata “trust di scopo,” che non prevede un beneficiario specifico, ma è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo, come una causa di beneficienza, a cui sono destinati i proventi o i beni del trust.
Le conseguenze sui beni
L’istituzione di un trust comporta principalmente la separazione patrimoniale dei beni in esso conferiti, rendendoli distinti dal resto del patrimonio del disponente, il quale trasferisce la proprietà al trust stesso.
Una volta trasferiti, i beni escono dal patrimonio del disponente e non sono più aggredibili dai suoi creditori, poiché non ne detiene più la titolarità. Lo stesso principio si applica al beneficiario, che non acquisisce immediatamente la proprietà del bene, e al fiduciario (trustee), il cui patrimonio personale resta separato dai beni amministrati per conto del trust.
Di conseguenza, solo i creditori del trust possono rivalersi sui beni in esso contenuti, che vengono così tutelati in funzione di uno scopo specifico, come la protezione di persone vulnerabili o la realizzazione di un progetto meritevole.
Con la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, il Legislatore italiano ha formalmente riconosciuto l’efficacia del trust per finalità di assistenza e protezione dei soggetti con disabilità grave, introducendo incentivi per la sua costituzione e confermando l’effetto della separazione patrimoniale a tutela di questi beneficiari.
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