
Nel 2013, con il decreto legge 63/2013 è stato introdotto l’obbligo dell’Attestato di Prestazione Energetica, ovvero un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quando è obbligatorio, come ottenerlo e costi.
Cos’è l’Attestato Energetico
Sia che si decida di affittare, oppure acquistare un’abitazione, è possibile prendere visione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che viene fornito obbligatoriamente in allegato agli atti di acquisto o locazione di un immobile.
Sono molti, infatti, i casi in cui è necessario ottenere la certificazione energetica, in quanto serve a fornire indicazioni in merito al livello delle prestazioni energetiche di un determinato immobile, tenendo in considerazione vari parametri, come ad esempio l’isolamento termico, la posizione dell’immobile e la presenza di impianti in grado di garantire il massimo comfort.
Quando è obbligatorio
Necessaria in molteplici casi, la certificazione energetica deve essere aggiornata nel caso in cui vengano svolti lavori di riqualificazione o di ristrutturazione dell’appartamento che finiscono per modificarne la struttura, come ad esempio la sostituzione della caldaia o degli infissi.
Entrando nei dettagli. L’APE è obbligatoria nei seguenti casi:
- compravendita di immobili, sia pubblici che privati;
- donazione di un immobile;
- redazione di un contratto di locazione o vendita di un immobile;
- messa in vendita di edifici di nuova costruzione;
- ristrutturazione di oltre il 25% della superficie dell’intero edificio.
Come ottenere l’Ape e a chi rivolgersi
Se si rientra nella casistica in cui l’immobile necessita della certificazione energetica, sorge spontanea una domanda: come ottenerla e a chi rivolgersi? Possono redigere tale documento i tecnici abilitati a progettare edifici ed impianti, come ingegneri, geometri o architetti o periti industriali.
Al fine di redigere l’Attestato Energetico, il tecnico effettuerà un sopralluogo presso l’immobile in modo tale da valutare alcuni elementi chiave, quali:
- la qualità degli infissi;
- efficienza energetica legata ai consumi ed agli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- presenza o meno di eventuali impianti autonomi per la produzione di energia;
- salubrità degli ambienti interni.
Svolta la valutazione, quindi, il certificatore rilascia la relativa targa energetica, con l’attestato che dovrà essere quindi consegnato al nuovo proprietario o affittuario.
Differenza tra Attestato di Prestazione Energetica (APE) e Certificazione Energetica (ACE)
Sia l’APE che l’ACE sono accomunati dal medesimo obiettivo, ovvero definire il consumo annuale di energia di un immobile. L’APE è stato introdotto con il decreto legge n. 63 del 2013 in seguito al quale sono stati rivisti gli obblighi di redazione dell’attestazione energetica degli edifici e le rispettive sanzioni in caso di inadempimento.
A differenza della certificazione energetica, quindi, l’APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE. Le modalità di calcolo sono le stesse , con il Certificato Energetico che viene utilizzato per fornire indicazioni circa il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. In tal senso bisognerà tenere conto di vari elementi quali:
- climatizzazione invernale ed estiva;
- riscaldamento dell’acqua per servizi igienico sanitari;
- ventilazione ed illuminazione.
A tal proposito è bene ricordare che le certificazioni energetiche redatte prima del 4 agosto 2013 sono valide per i successivi 10 anni a partire dalla data di rilascio. L’ACE non risulta valido, invece, nel caso in cui vengano svolti lavori di ristrutturazione che migliorino la prestazione energetica dell’immobile. In questo caso la certificazione energetica deve essere sostituita con l’attestazione APE.
Quanto costa la Certificazione Energetica?
Una volta vista la differenza tra Certificazione energetica e Attestato di Prestazione Energetica, vediamo assieme quanto costa. In realtà non è possibile stabilire un prezzo a priori, in quanto varia in base alle logiche di mercato. Mediamente, comunque, si tratta di cifre che oscillano da un minimo di 60-80 euro, fino ad un massimo di 300 euro. Proprio stando a questa oscillazione dei prezzi, quindi, si consiglia di fare diversi preventivi, in modo tale da ottenere la documentazione necessaria al minor costo possibile.
Consumo e classe
L’Ace, ricordiamo, deve contenere i seguenti indici: IPE e CE.
Il primo, Indice di Prestazione Energetica, indica il rapporto tra consumo e superficie dell’appartamento in un anno, calcolato su un metro quadro. Più il valore di questo indice è basso, maggiore è l’efficienza energetica dell’immobile. Tale indice viene calcolato allo stesso modo in tutte le regioni, tranne che in Lombardia.
CE, invece, indica la classe energetica e fornisce informazioni in merito all’efficienza dell’immobile rispetto all’ambiente esterno. Viene calcolato con criteri differenti nelle diverse regioni e in genere non deve essere obbligatoriamente riportato negli annunci immobiliari.
Casi di esclusione dell’APE: in quali casi non è obbligatoria?
Per finire vediamo assieme i i casi in cui l’Attestato di Prestazione Energetica non è obbligatorio, così come previsto dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015.
In particolare si tratta:
- di fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati:
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo;
- edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- ruderi e fabbricati in costruzione “al rustico”.
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