Come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il cosiddetto “bonus facciate” consiste in un’agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 (con probabile proroga anche per il 2021) per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. In questo articolo scopriamo alcuni dettagli poco chiari alla maggior parte delle persone.
Interventi ammessi e non ammessi.
Gli interventi ammessi sono solo sulle parti “opache” dell’edificio. Sono quindi esclusi gli interventi di manutenzione o sostituzione di vetrate, tendaggi e infissi. Sono però inclusi i lavori di messa in sicurezza di balconi, ornamenti, fregi, grondaie e intonaco esterno.
Ovviamente, sono inclusi inoltre i lavori di restauro e messa in sicurezza di facciate e superfici esterne di condomini.
Tetto massimo di spesa
Non esiste, tecnicamente, un limite massimo di spesa. La detrazione (ricordiamo, sotto forma di detrazione) va ripartita in 10 quote annuali, tuttavia sfruttando il Decreto cosiddetto di “efficienza energetica” questo credito nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere ceduto a banche e imprese.
Che tipi di edifici sono ammessi?
Qualunque. Residenziale, Commerciale.. Quindi: non solo condomini, ma anche ville mono e plurifamiliari e capannoni ed edifici agricoli.
Bonus facciate : il video dell’Agenzia delle Entrate
Primo problema: determinare se la zona del proprio condominio può aderire al Bonus facciate
Fin qui abbastanza semplice: le spese sostenute per rifacimento, ritinteggiatura e messa in sicurezza della facciata nel 2020, senza limite di spesa, sono oggetto di detrazione fiscale spalmata in 10 quote annuali.
Sorge però una discriminante. Non tutte le zone urbane sono eleggibili per aderire a questa agevolazione. Il sito dell’Agenzia delle Entrate è chiaro:
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1
È quindi essenziale innanzitutto verificare se il proprio condominio o il proprio immobile rientra nelle zone A o B.
Come sapere se l’immobile rientra nelle zone destinate a beneficiare del Bonus Facciate?
A seconda della città, il bonus Facciate ha ispirato la creazione di portali specifici all’interno dei quali inserire il proprio indirizzo e avere una verifica veloce e sicura. Ad esempio sulla città di Torino: http://geoportale.comune.torino.it/web/node/616 , oppure, su Bologna: http://dru.iperbole.bologna.it/bonus-facciate-verifica-ambiti-di-psc-e-rue
Pressoché ogni sito internet ufficiale comunale si è dotato di un’interfaccia per la verifica della propria zona.
Secondo problema: se gli interventi hanno anche un impatto sul risparmio energetico le procedure sono diverse.
Tecnicamente, gli interventi che interessano più del 10% della superficie esterna dell’edificio E contribuiscono a cambiare (in meglio) la prestazione energetica rientrano nell’ecobonus 110%.
Questo oltre al vantaggio di un regime di agevolazione migliore, comporta la produzione di una documentazione ulteriore, ovvero il Certificato di Prestazione Energetica (APE). Va precisato, tuttavia, che questa certificazione deve assolvere a due requisiti:
- Deve essere presentata una APE per ogni unità immobiliare (in caso, ad esempio, di condomini)
- Deve essere redatta e presentata da un professionista esterno, quindi non direttamente coinvolto nella proprietà o nell’esecuzione materiale dei lavori.
In conclusione
Il Bonus facciate rappresenta per il 2020 un’opportunità più unica che rara di eseguire lavori di straordinaria amministrazione su facciate di ogni tipo di immobile beneficiando del contributo statale del 90% (detrazione fiscale, ma cedibile come credito a terzi).
Se, tuttavia, l’intervento sulla facciata (es: cappotto termico) comporta anche un miglioramento della prestazione energetica, si può valutare di far rientrare i lavori nella disciplina dell’ecobonus al 110%, pur accettando il dover produrre ulteriore documentazione.
Antonietta Sabato dice
Molto chiaro, grazie.I soldi dovranno essere anticipati dal proprietario alla ditta.?