Il 1° settembre 2024, dopo una fase iniziale di rodaggio, è entrata in funzione la banca dati delle strutture ricettive (BDSR).
Questa piattaforma consentirà di richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) necessario per svolgere l’attività di affitto breve.
Esaminiamo insieme nel dettaglio la nuova normativa relativa alle locazioni turistiche brevi.
Il CIN, cos’è e come funziona
Attraverso la banca dati delle strutture ricettive, il Ministero del Turismo raccoglie le informazioni di tutti gli operatori alberghieri ed extra-alberghieri, consentendo loro di ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice deve essere esposto nelle strutture in locazione e utilizzato negli annunci di appartamenti in affitto, come previsto dall’articolo 13-ter del dl 145/2023.
Con il CIN, gli operatori registrati possono accedere ai dati relativi alle strutture che gestiscono, aggiornare eventuali informazioni mancanti e inviare segnalazioni.
Il CIN è stato ideato, in teoria, per favorire l’integrazione dei dati a livello locale e nazionale, facilitando le sinergie e i controlli contro le irregolarità.
Durata e scadenze
L’obbligo di ottenere il CIN entrerà in vigore dal 1° settembre 2024, a seguito della pubblicazione dell’avviso corrispondente in Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni seguiranno queste tempistiche:
– Coloro che ottengono il CIN per la prima volta dovranno mettersi in regola entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, trascorsi i quali scatteranno le sanzioni;
– Chi possiede già il Codice Identificativo Regionale (CIR) e richiede la conversione in CIN avrà 120 giorni di tempo per regolarizzarsi.
Cosa cambia
Gli operatori turistico-ricettivi, sia alberghieri che extra-alberghieri, dovranno richiedere il CIN attraverso la piattaforma BDSR, con il codice assegnato dal Ministero del Turismo.
Se la struttura possiede già il Codice Identificativo Regionale (CIR), i dati e la conformità saranno già verificati; in caso contrario, sarà necessario inserire i dati catastali e dimostrare il possesso dei requisiti di sicurezza richiesti prima dell’assegnazione del codice.
In particolare, questi requisiti includono “dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono inoltre rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente”.
Dopo i controlli e le verifiche necessari, il CIN sarà assegnato. Questo codice dovrà essere esposto all’esterno dell’edificio dove si trova l’appartamento affittato o la struttura ricettiva, e utilizzato in ogni annuncio promozionale, sia online che offline. L’obbligo riguarda proprietari, gestori, intermediari delle strutture e portali.
Sanzioni previste
L’ammontare delle sanzioni può variare a seconda della violazione e raddoppiare in caso di recidiva. I controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. In particolare:
– Chi è sprovvisto di CIN può essere multato da 800 a 8.000 euro.
– Per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da 500 a 5.000 euro.
– In caso di assenza dei requisiti di sicurezza, la multa può variare da 600 a 6.000 euro.
– Per coloro che affittano più di quattro immobili senza aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione può andare da 2.000 a 10.000 euro.



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