Con l’arrivo dell’estate, cresce il numero di persone che decidono di acquistare condizionatori per rinfrescare le proprie abitazioni.
Tuttavia, se si vive in un condominio, l’installazione di questi impianti può generare incertezze riguardo alle regole da seguire, eventuali restrizioni e le necessarie autorizzazioni.
Le problematiche si accentuano se il motore esterno del condizionatore viene collocato sulla facciata condominiale, anche se adiacente alla propria terrazza.
Vi sono dubbi anche riguardo alla tipologia di impianto da scegliere, alle dimensioni, alla posizione del motore esterno, alle distanze e a tutti quegli aspetti importanti per evitare di arrecare disturbo agli altri condomini o infrangere le norme di legge.
Regolamento condominiale
Quando si decide di installare un condizionatore, la prima cosa da fare è consultare il regolamento condominiale.
Se il regolamento è di natura contrattuale, potrebbe contenere un divieto specifico per l’installazione di impianti di climatizzazione, oppure indicare le caratteristiche che tali impianti devono rispettare.
Oppure potrebbe permettere l’installazione di condizionatori solo nelle aree già predisposte dall’impresa di costruzione. O ancora, stabilire che debbano essere collocati in punti non visibili, come sulla facciata interna, secondaria o sul tetto.
In alternativa, potrebbe prevedere che i condizionatori siano posizionati sul piano di calpestio del proprio balcone o terrazza.
In aggiunta alle norme generali del codice civile sull’uso delle parti comuni, il regolamento condominiale potrebbe includere ulteriori divieti specifici, come l’obbligo di dipingere il motore esterno dello stesso colore della facciata condominiale.
Infine, in modo più generale, il regolamento condominiale, anche se approvato a maggioranza, può richiamare il rispetto del decoro architettonico dell’edificio.
Amministratore e assemblea condominiale
Per l’installazione dei condizionatori non è necessaria un’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.
Tuttavia, come stabilito dall’articolo 1122 del codice civile, è richiesta una preventiva comunicazione all’amministratore dello stabile, affinché possa informare l’assemblea.
Questa disposizione mira a prevenire eventuali contestazioni future da parte degli altri condomini.
Questo obbligo non si applica a tutti i lavori eseguiti all’interno del proprio appartamento, ma riguarda quegli interventi che possono influire sui diritti degli altri condomini e sulle parti comuni dell’edificio. La facciata dell’edificio, essendo parte comune regolamentata dall’articolo 1117 del codice civile, è sotto la supervisione dell’amministratore.
Dove installare il condizionatore
Per quanto riguarda la rumorosità e le dimensioni, i motori esterni dei condizionatori installati negli appartamenti non devono arrecare disturbo ai vicini.
Per evitare di ledere i diritti altrui, è possibile adottare accorgimenti adeguati, anche attraverso piccoli interventi edilizi.
Il condizionatore non deve quindi ostacolare il godimento del bene comune da parte dei vicini.
Inoltre, il condizionatore installato non deve essere di dimensioni tali da risultare eccessivamente ingombrante. Questo si verifica, ad esempio, se la porzione di parete utilizzata è così ampia da impedire l’uso da parte degli altri.
Ogni condomino è libero di montare un condizionatore all’interno del proprio appartamento, a patto che il motore esterno sia collocato sul piano orizzontale del proprio balcone.
Se invece viene ancorato alla parte inferiore del balcone soprastante, è necessario ottenere il consenso del vicino. I balconi appartengono interamente al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente, e quindi il condomino del piano inferiore non può ancorarvi nulla senza autorizzazione.
Infine, è importante che il condizionatore sia installato rispettando le distanze adeguate dai balconi e dalle finestre vicine, al fine di preservare la visuale. L’apparecchio deve essere posizionato ad almeno 3 metri dalla soglia della finestra altrui. Queste disposizioni sono comunque di carattere generale e sono subordinate a eventuali normative più specifiche stabilite dal regolamento condominiale o dalle leggi comunali.
Attenzione al rumore
Un altro aspetto importante riguarda le immissioni acustiche legate all’uso dell’impianto di climatizzazione.
I rumori prodotti non devono superare la normale tollerabilità, come stabilito dall’articolo 844 del codice civile, che regola i rapporti di buon vicinato.
Se il rumore risulta intollerabile (circostanza che dovrà essere dimostrata tramite una perizia tecnica), l’assemblea condominiale potrà deliberare la rimozione dell’impianto.
Per prevenire rumori molesti, è possibile adottare soluzioni tecnologiche specifiche, come l’installazione di impianti di climatizzazione senza motore esterno.
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